Il nostro sito utilizza i cookie. Continuando la navigazione del sito se ne accetta l'utilizzo. Per maggiori informazioni sui cookie e su come modificare le impostazioni del browser, si rimanda alla sezione Privacy.

Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

  • È costituita con sede legale in Bologna una società cooperativa sociale denominata “IUSTA RES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (d'ora in poi nel presente Statuto: Cooperativa).
  • La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante nel Registro Imprese ai sensi di legge. Finali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Art. 2 – Durata

  • La Cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 – Modello societario

  • La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
  • Ai sensi di quanto disposto nell'art. 111 septies disp. att. c.c. la società è considerata cooperativa a mutualità prevalente a prescindere dai requisiti cui all'art. 2513 c.c.

Art. 4 – Prevalenza

  • A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella Cooperativa:
    il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
    il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
    il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;  l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo siluppo della cooperazione.

Art. 5 – Scopo mutualistico

  • La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, mediante lo svolgimento di attività e la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art 1, co. 1, lett. a) della stessa.
  • La Cooperativa ha, altresì, lo scopo di promuovere sul territorio l'economia etica e solidale, attuare programmi, interventi di natura culturale ed azioni di imprenditoria sociale che favoriscano lo sviluppo umano, economico, sociale delle comunità locali e del sud del mondo, diffondano la cultura della solidarietà tra i popoli, realizzino concreti percorsi di paternariato e di cooperazione decentrata nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle competenze e delle risorse di ciascuno.
  • La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere sul territorio il commercio equosolidale, il biologico prodotto localmente e l'ecologico prodotto su scala nazionale ed estera, prediligendo la diffusone di quelle tipologie di beni che siano frutto di un processo produttivo rispettoso dell'uomo, dell'ambiente e delle sue risorse.
  • La Coopertiva è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità prevalente e, mediante la partecipazione dei soci, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in vista e nel rispetto degli obbiettivi di cui la legge n. 381/1991 e del presente Statuto.
  • La Cooperativa agisce, attraverso la gestione in forma associata, al fine di fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione ad eque condizioni economiche, sociali e professionali.
  • Le prestazioni dei soci lavoratori a favore della Cooperativa saranno definite con apposito
    regolamento nel rispetto delle norme vigenti.
  • La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
  • Su decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività si manifesti utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 – Oggetto sociale

  • Dato lo scopo mutualistico della Cooperativa così come definito dall'art. 3 del presente Statuto e considerati gli interessi dei soci, così come sucessivamente determinati, la Cooperativa ha come oggetto della propria attività l'organizzazione e la gestione di attività sociali educative, formative e ricreative a favore dei propri soci ed utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati.
  • La Cooperativa, in particolare, può: a) esercitare la vendita dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo provenienti da paesi del sud del mondo e da circuiti dell'economia sociale; b) svolgere attività, anche commerciali e/o servizi, che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi, e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” e della “Carta italiana del Commercio Equo e Solidale”; c) diffondere delle conoscenze più ampie nei settori del commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati, del turismo responsabile, della cooperazione sociale, del corretto rapporto essere umano-ambiente e della finanza etica, attraverso la distribuzione di prodotti, servizi e materiale informativo proveniente dai soggetti svantaggiati che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose.
  • La Cooperativa, inoltre, può: a) svolgere attività di vendita ed intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero; b) gestire pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché attività di catering, con le finalità sopra descritte; c) svolgere attività di informazione, di promozione e organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste ed opuscoli (con espressa esclusione di quotidiani), per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine e più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni e, più in generale, tutte le altre materie rientranti tra gli scopi della Cooperativa. d) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazioni che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in generale; e) promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interresse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico od economico e altri momenti di aggregazione; f) acquistare e gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa; g) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione della Cooperativa con il contributo della Unione Europea;
    h) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari e corsi anche presso scuole pubbliche, enti pubblici ed enti privati nelle materie rientranti nell'oggetto sociale della Cooperativa, nonché realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione nei medesimi ambiti, anche attraverso pubblicazioni e strumenti multimediali;
    i) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, risultando tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
  • Rientra, infine, nell'oggetto sociale della Cooperativa: a) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; b) assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; c) svolgere qualunque attività concessa, affine ed attinente a quelle elencate, in via esemplificativa e non tassativa, dal presente articolo, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali; d) consorziarsi ad altre cooperative che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale; e) ricevere liberalità da impiegarsi nel perseguimento degli scopi sociali.

Art. 7 – Soci cooperatori

  • Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che condividono lo scopo sociale e non abbiano interessi né svolgano attività contrastanti con esso.
  • Possono essere soci gli appartenenti alle seguenti categorie: a) Soci Ordinari: ovvero esclusivamente persone fisiche che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità (soci lavoratori) e/o persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà (soci volontari); b) Soci Sovventori: persone fisiche o persone giuridiche (se ammesse per legge in considerazione al numero dei soci) pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle medesime attività, finalità ed oggetto della Cooperativa; le persone giuridiche, laddove rivolte al perseguimento di finalità di utilità sociale, possono partecipare, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
  • Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
  • Il socio lavoratore, in particolare, con la propria adesione o sucessivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulterire rapporto mutualistico di lavoro, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.
  • Possono essere, altresì, ammessi come soci lavoratori anche persone fisiche in possesso di qualificazioni tecniche ed amministrative nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
  • Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessanze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in effettiva concorrenza con quest'ultima; a tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare il mercato in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 8 – Ammissione nuovi soci

  • Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiari obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organismi sociali e nella quale indichi:
    a) nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta;
    b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
    c) l'entità della quota che si propone di sottoscivere. Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione, nonché una dichiarazione che non siano in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
    d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiari di avere preso visione, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
  • Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.
  • L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
  • A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'annotazione nel libro dei soci cooperatori.
  • In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
  • Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del disdegno, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima sucessiva convocazione.
  • Nel caso di deliberazione difforme a quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto ad uniformarsi, disponendo l'ammissone entro i sucessivi sessanta giorni.
  • Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammisione di nuovi soci.

Art. 9 – Soci speciali

  • Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può deliberare che i nuovi soci ammessi vengano inseriti in una categoria speciale.
  • La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da un eventuale apposito regolamento, stabilisce: criteri, modalità e durata dell'inserimento del socio speciale nell'assetto produttivo della Cooperativa; la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammisione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i cooperatori.
  • Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, senza poter rappresentare altri soci.
  • Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto membro del Consiglio di Amministrazione.
  • Allo scadere del termine fissato dell'eventuale regolamento per l'inserimento del socio speciale, egli è ammesso, previa osservanza delle modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto, a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che abbia rispettato i doveri inerenti all'inserimento fissati dal regolamento medesimo, nonché gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa ad essi correlati. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione provvede all'ammissione quale socio cooperatore secondo le modalità indicate nell'art. 6 del presente Statuto.
  • In caso di mancato rispetto dei doveri inerenti all'inserimento fissati dall'eventuale regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

Art. 10 – Trasferimento di quote

  • Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministazione.
  • Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. .
  • Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio, salvo quanto previsto nell'art. 7 del presente Statuto.
  • Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deva essere motivato; contro il diniego, il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo quanto regolato dalla Clausola di Conciliazione prevista dall'art. 37 del presente Statuto.

Art. 11 – Diritti e obblighi dei soci

  • Le quote sottoscritte verranno versate secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
  • I soci cooperatori sono obbligati:
    a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
    b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
    c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
    d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • I soci in particolare:
    a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
    b) partecipano all' elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
    c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d' impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
    d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed alla natura dell'attività svolta;
    e) contribuiscono all'attività della Cooperativa sociale a seconda della necessità e, in particolare, presentano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alle quantità di prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
  • Con riferimento ai soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione in considerazione alle caratteristiche della tipologia del rapporto instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.
  • Il Consiglio di Amministrazione adotta opportune modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività ai fini di cui all'art. 12, del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 15

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

  • La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, morte o, se persona giuridica, scioglimento.

Art. 13 – Recesso

  • Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:
    a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
    b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
    c) che, se socio lavoratore, abbia visto risolto il rapporto di lavoro subordinato, in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero diverso da quello subordinato, in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.
  • Il recesso non può essere parziale.
  • La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla recessione, verificando se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrzione deve darne immediatamente comunicazione al socio cooperatore, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo quanto regolato dalla Clausola di Conciliazione prevista dall.art, 36 del presente Statuto.
  • Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
  • In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa il recesso ha effetto, esclusivamente per i soci cooperatori, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.  In caso di recesso da parte del socio lavoratore, il rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si dichiarano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.  In ogni caso, il socio recedente non potrà esigere la ripetizione delle azioni sottoscritte sino al terzo esercizio successivo e, comunque, prima del loro integrale versamento.

Art. 14 – Esclusione

  • L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazone, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:
    a) che non risulti avere od abbia perduto i requisti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
    b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
    c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto;
    d) che, in qualità di socio lavoratore, abbia visto risolto il rapporto di lavoro subordinato:
    1) per mancato superamento del periodo di prova stabilito dalla Cooperativa;
    2) per mutuo consenso;
    3) per dimissioni, anche in periodo di prova;
    4) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
    e) che, in qualità di socio lavoratore, abbia visto risolto il rapporto di lavoro diverso da quello subordinato:
    1) per mutuo consenso; 2) per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
    3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza del socio lavoratore;
    f) che, se socio lavoratore, sia in possesso dei requisiti per avere diritto a trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
    g) che si trovi in casi di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa;
    h) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
    i) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
    l) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi della Cooperativa;
    m) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
  • Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non deliberare l'esclusione dei soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
  • L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
  • Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione secondo quanto regolato dalla Clausola di Conciliazione prevista dall'art. 36 del presente Statuto.

Art. 15 – Controversie in materia di recesso ed esclusione

  • Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata A.R.
  • Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno regolate dalla Clausola di Conciliazione prevista dall'art. 36 del presente Statuto.
  • I soci che intendessero proporre opposizione contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la procedura di conciliazione con atto comunicato a mezzo raccomandata A.R. alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

  • I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno.
  • La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.
  • Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
  • I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
  • I precedenti commi da uno a tre si applicano anche nei confronti dei soci di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 17 – Morte del socio cooperatore

  • In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonchè al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.
  • Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto sostitutivo di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi al diritto e la nomina di un unico delegato alla recessione.

Art. 18 – Prescrizioni dei diritti

  • I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cique mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 19 – Trattamento nominativo ed economico dei soci lavoratori

  • Il trattamento economico e nominativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata del rapporto di lavoro.
  • In particolare, per i soci lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento dovrà richiamare i contratti collettivi applicabili, nonché dovrà contenere il riferimento al rispetto dei minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro presentato.
  • Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento collettivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro presentato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
  • Il regolamento potrà definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea potrà dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
  • La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
  • In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
  • L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 20 – Patrimonio sociale

  • Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
    a) dal capitale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;
    b) dalla riserva legale, formata dalle quote degli utili dell'esercizio;
    c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
    d) dalla riserva straordinaria.
  • Per le obbigazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.
  • Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.
  • La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346, comma I, del Codice Civile.

Art. 21 – Esercizio sociale e bilanci

  • L' esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.
  • Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della presente società. Nella suddetta relazione il Consiglio di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all''ammissione di nuovi soci.
  • Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
  • Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza di 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.
  • Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
  • L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo del ristorno. Per i soci lavoratori il Consiglio di Amministrazione potrà fissare regole di determinazione nel ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in base ai parametri di incidenza riferiti all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed al livello di inquadramento contrattuale.
  • Per i soci lavoratori il ristorno potrà essere erogato mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate.
  • Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
  • La Cooperativa deposita presso il registro delle imprese il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle proprie finalità sociali.

Art. 22 – Destinazione dell'utente

  • L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:
    a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
    b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
    c) un'eventuale quota da distribuire quale dividendo ai soci cooperatori in misura da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione;
    d) quanto residua alla riserva straordinaria.
  • L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
  • In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostruzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 23 – Organi sociali

  • Sono organi della società:
    a) l'Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio di Amministrazione;
    c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 24 – Convocazione delle assemblee

  • Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
  • L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal librio dei soci.
  • In mancanza, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, ove costituito: in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
  • L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.
  • L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio Sindacale, ove nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

Art. 25 – Assemblea ordinaria

  • L'Assemblea ordinaria:
    a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
    b) approva il bilancio sociale;
    c) determina il periodo di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine o revoche;
    d) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività;
    e) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge fra questi il Presidente e fissa gli eventuali compensi loro spettanti; ne delibera l'eventuale revoca;
    f) delibera sulla eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominati;
    g) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
    h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione sucessiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.
  • L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.26 – Assemblea straordinaria

  • L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 27 – Quorum costitutivi e deliberativi

  • L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: - in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
  • Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.  Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, per la modifica del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre/quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 28 – Intervento, voto, rappresentanza

  • Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, esclusi i soci sovventori.
  • Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute, ad eccezione dei soci cooperatori che abbiano concorso alla costruzione della Cooperativa, ai quali singolarmente spetta un numero di voti doppio rispetto a quello attribuito a ciascuno degli altri soci cooperatori, in ogni caso nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 2538 del Codice Civile per l'esercizio dei voti plurimi.
  • I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da un'altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.
  • Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.  L'Impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto.

Art. 29 – Presidenza dell'Assemblea

  • L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da una persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
  • La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può anche essere un non socio.
  • Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 30 – Nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

  • Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria.
  • Gli amministratori restano in carica da tre a cinque anni.
  • Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
  • Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti.
  • L'Amministratore delegato di cui al precedente comma del presente articolo, ove nominato, provvede alla gestione della Cooperativa, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Cooperativa e riferisce al Consiglio di Amminstrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.
  • Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa.

Art. 31 – Competenze e riunioni del Consiglio di Amministrazione

  • Il Consiglio di Amministrazione, laddove non provveda alla nomina dell'Amminstratore delegato da cui all'art. 29 del presente Statuto, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni del Codice Civile in materia di mutualità prevalente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
  • La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
  • Rientra tra i compiti del Presidente il cooridinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
  • Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
  • Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
  • Le votazioni sono palesi.
  • Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, se si tratta di amministratore deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
  • Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve motivare congruamente le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.
  • Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dell'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto.
  • L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno 1/5 (un/quinto) del capitale sociale.

Art. 32 – Sostituzione degli amministratori

  • Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 33 – Presidente

  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale.
  • Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
  • Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
  • Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o all'Amministratore Delegato.
  • In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 34 – Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale

  • Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di membri effettivi e due supplementari, tutti in possesso dei requisiti di legge.
  • I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
  • Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
  • I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 35 – Competenza e riunioni del Collegio Sindacale

  • Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
  • Il Collegio deve riunirsi almeno ogni esercizio e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
  • Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
  • I sindaci assistono alle adunanze del Collegio di Amministrazione e alle assemblee.
  • In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella propria relazione i criteri seguiti nella gestione per il proseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.
  • I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
  • L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno 1/5 (un/quinto) dei voti spettanti agli stessi.

Art. 36 – Controllo contabile

  • Il controllo contabile, ove deliberato dall'Assemblea, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
  • L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
  • Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
  • Ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 37 – Scioglimento

  • La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
  • La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto.

Art. 38 – Clausola di Conciliazione

  • Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promesse da o conto soci, da o conto la Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con ogni organo sociale, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione da svolgersi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, secondo le modalità indicate dal Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n.-

Art. 39 – Disposizione transitoria

  • In via di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione sarà composto per l'intera durata del primo mandato dai soci cooperatori che abbiano concorso alla costruzione della Cooperativa.

Smart Contacts

Via Collegio di Spagna 5b, Bologna
+39 051-2750233
info@cafedelapaixbologna.it

Lun - Sab: 8.00 - 23.00
Dom: 10.00 - 22.00

Orario estivo
Dom: 11.00 - 21.30

Social

Le nostre news